Sul sito nazionale se avete avuto modo di visitare c’è stato un interessante approfondimento sul nuovo decreto legge 39/2014.
Vi invitiamo a leggere quanto di seguito
http://www.agesci.org/news.php?readmore=679
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a questo vi alleghiamo una comunicazione complessiva di quanto avvenuto a nome dei nostri Responsabili Regionali, Annamaria e Carlo, al fine di fare ulteriore chiarezza su quanto accaduto:
Carissimi,
come molti di voi sanno, dal 6 Aprile entra in vigore il Decreto Legge 39/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 22/2014 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).
Nel decreto è previsto l’obbligo, per tutti coloro che operano a livello professionale o volontario a contatto con minorenni, di presentare un certificato penale del Casellario giudiziale.
“1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. “
Poiché rispetto al testo pubblicato non c’era chiarezza interpretativa e si sono evidenziate diverse incongruenze, il Comitato Nazionale si è mosso – anche insieme ad altre realtà interessate – per ottenere un intervento chiarificatore e capire la strada da seguire.
In data odierna l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha pubblicato una nota di chiarimento, nella quale si chiarisce che le disposizioni :
«valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”….. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro».
In questa luce i soci adulti dell’Agesci non risultano obbligati a presentare il certificato penale.
Il comitato nazionale sta seguendo con attenzione la situazione e si è impegnato ad avvisare immediatamente qualora avesse diverse informazioni.
Saluti fraterni, Annamaria e Carlo
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